[1]e affari sociali

[2]1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parita' uomo-donna e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione. 2. Le parti ribadiscono la necessita' di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali fattori essenziali ai fini dello sviluppo sostenibile e della riduzione della poverta', conformemente alla risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale dell'ONU del 24 ottobre 2005 (risultati del vertice mondiale) e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del luglio 2006 (E/2006/L.8 del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 5 luglio 2006). Le parti tengono conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura delle loro situazioni socioeconomiche. 3. Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare pienamente e ad applicare correttamente le norme sociali e del lavoro fondamentali riconosciute a livello internazionale, contenute in particolare nella dichiarazione dell'OIL del 1998 relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro e nella dichiarazione dell'OIL, del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa. Tutte le attivita' intraprese dalle parti nel quadro del presente accordo tengono conto dell'attuazione dei pertinenti accordi multilaterali in materia sociale e occupazionale. Le parti convengono di cooperare e di prestarsi assistenza tecnica, ove opportuno, al fine di ratificare e attuare efficacemente tutte le convenzioni OIL contemplate dalla dichiarazione OIL del 1998 e altre convenzioni pertinenti. 4. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici stabiliti di comune accordo, il dialogo, la cooperazione e iniziative su terni d'interesse comune in ambiti bilaterali o multilaterali quali l'OIL.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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