1. Le parti convengono di collaborare nei rilevanti settori della politica dei trasporti nell'intento di migliorare le possibilita' d'investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri, promuovere la sicurezza aerea, contrastare la pirateria, tutelare l'ambiente e rendere piu' efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. 2. La cooperazione fra le parti in questo settore e' volta a promuovere:

  • a)gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne il trasporto urbano e rurale, l'aviazione, l'aspetto logistico dei trasporti e l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali, nonche' la gestione delle strade, delle ferrovie e degli aeroporti;
  • b)gli aspetti attinenti alla navigazione satellitare, con particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato. In tale contesto, si terra' conto dei sistemi globali di navigazione satellitare europei EGNOS e Galileo;
  • c)un dialogo sui servizi di trasporto aereo per esaminare lo sviluppo delle relazioni in settori come la sicurezza aerea, l'ambiente, la gestione del traffico aereo, l'applicazione del diritto della concorrenza e la regolamentazione economica del settore del trasporto aereo, in modo da favorire la convergenza normativa e l'eliminazione degli ostacoli all'attivita' delle imprese. E' opportuno incentivare ulteriormente i progetti di cooperazione di comune interesse nel settore dell'aviazione civile. Su queste basi, le parti valuteranno la possibilita' di intensificare la cooperazione nel settore dell'aviazione civile;
  • d)la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotti dai trasporti;
  • e)l'applicazione delle norme ambientali e di sicurezza, specie per quanto riguarda il trasporto aereo, in linea con le convenzioni internazionali pertinenti;
  • f)la cooperazione nei consessi internazionali appropriati intesa a una migliore applicazione delle normative internazionali e al conseguimento degli obiettivi indicati nel presente articolo.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art45 · fonte del testo

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