1. Le parti convengono di promuovere l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici riguardanti gli scambi di beni e servizi e, in generale, tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi alla raccolta, al trattamento, all'analisi e alla diffusione di dati statistici. 2. Le parti convengono di favorire contatti diretti tra le autorita' competenti nell'intento di: intensificare la cooperazione amichevole in campo statistico, sviluppare maggiormente la capacita' degli istituti statistici modernizzando il sistema statistico e migliorandone la qualita', potenziare le risorse umane, impartire formazione in tutti gli ambiti pertinenti e sostenere i sistemi statistici nazionali organizzati secondo le prassi istituite a livello internazionale, comprese le infrastrutture necessarie. 3. La cooperazione, estesa ai settori di comune interesse, presta particolare attenzione ai seguenti aspetti: I. statistiche economiche:

  • a)conti nazionali;
  • b)statistiche aziendali e registrazione delle imprese;
  • c)statistiche su agricoltura, allevamento e sviluppo rurale;
  • d)ambiente e riserve minerarie;
  • e)industria;
  • f)commercio estero di beni e di servizi;
  • g)statistiche sul commercio all'ingrosso e al dettaglio;
  • h)politica di revisione;
  • i)sicurezza alimentare;
  • j)bilancia dei pagamenti; II. Statistiche sociali:
  • a)statistiche di genere;
  • b)statistiche sulla migrazione;
  • c)sondaggi sulle famiglie; III. Tecnologia dell'informazione:
  • a)scambi di esperienze sulle tecnologie elettroniche e sui metodi volti a garantire la sicurezza, la protezione, la memorizzazione e la riservatezza delle informazioni e applicazione di tali esperienze;
  • b)scambi di esperienze sulla creazione di basi dati online rivolte ai consumatori attraverso un sito web di agevole consultazione e formazione in questo campo;
  • c)sostegno agli esperti informatici dell'Istituto statistico nazionale della Mongolia per la creazione della base dati informativa;
  • d)collaborazione finalizzata all'impegno di sensibilizzare gli utenti sulla base dati informativa.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art51 · fonte del testo

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