ed assistenza internazionale 1. Nell'adempiere i propri obblighi secondo la presente Convenzione ciascuna Parte ha il diritto di cercare e ricevere assistenza, se fattibile, da altre Parti e nella misura in cui cio' sia possibile. 2. Ciascuna Parte si impegna a facilitare ed avra' il diritto di partecipare nella maggiore misura possibile allo scambio di attrezzature, di materiali e di informazioni scientifiche e tecnologiche riguardanti l'attuazione della presente Convenzione. Le Parti non imporranno restrizioni indebite sulla norma riguardante le attrezzature per la rimozione delle mine e le informazioni tecnologiche connesse per scopi umanitari. 3. Ciascuna Parte in condizione di fare cio', fornira' assistenza per la cura e la riabilitazione, per la reintegrazione economico e sociale delle vittime delle mine e per programmi finalizzati ad una sensibilizzazione nei confronti delle mine. Tale assistenza puo' essere fornita, inter alia, attraverso il sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni o le organizzazioni internazionali, regionali o nazionali, il Comitato Internazionale delle Croce Rossa, le societa' nazionali della Croce e della Mezzaluna rosse e la loro Federazione internazionale, le organizzazioni non governative, o su un principio di bilateralita'. 4. Ciascuna Parte in condizione di fare cio' fornira' assistenza per la rimozione delle mine e le attivita' connesse. Una tale assistenza puo' essere fornita, inter alia, attraverso il sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni o le organizzazioni internazionali o regionali, le istituzioni o le organizzazioni non governative, o secondo un principio di bilateralita', o contribuendo al Fondo fiduciario volontario delle Nazioni Unite per l'assistenza nella rimozione delle mine, o ad altri fondi regionali che trattano il programma di bonifica. 5. Ciascuna Parte in condizione di farlo fornira' assistenza per la distruzione di mine antipersona accumulate in riserve. 6. Ciascuna Parte si impegna a fornire informazioni alla base dati sulla rimozione di mine istituita nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, in particolare informazioni riguardanti vari mezzi e tecnologie per la rimozione di mine, e liste di esperti, agenzie di esperti o punti nazionali di contatto sulla rimozione di mine. 7. Le Parti possono richiedere alle Nazioni Unite, alle organizzazioni regionali, ad altre Parti o ad altri fori intergovernativi o non governativi competenti, di assistere le proprie autorita' nell'elaborazione di un programma nazionale di bonifica per determinare, inter alia:

  • a)L'ampiezza e l'ambito di applicazione del problema delle mine antipersona;
  • b)Le risorse finanziarie, tecnologiche ed umane richieste per l'attuazione del programma;
  • c)Il numero previsto di anni necessari a distruggere tutte le mine antipersona nelle zone minate nella giurisdizione o sotto il controllo della Parte interessata;
  • d)le attivita' di sensibilizzazione nei confronti della problematica delle mine per ridurre l'incidenza delle ferite o delle morti connesse alle mine;
  • e)Assistenza alle vittime delle mine;
  • f)Il rapporto tra il Governo della Parte interessata e le entita' governative, intergovernative o non governative pertinenti che lavoreranno per l'attuazione del programma. 8. Ciascuna Parte che da e riceve assistenza secondo le disposizioni del presente articolo, coopereranno con la prospettiva di assicurare la completa e pronta attuazione dei programmi, di assistenza concordati.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;106~convenzione-art6 · fonte del testo

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