Art. 16 — Valutazione del rendimento e prove d'esame

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Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti e' indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attivita' integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi piu' lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore degli alunni handicappati e' consentito per il superamento degli esami universitari, previa intesa col docente della materia e, occorrendo, con il consiglio di facolta', sentito eventualmente il consiglio dipartimentale.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1992 al 17 febbraio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art16 · fonte del testo

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