Legge 104

Art. 16 — Valutazione del rendimento e prove d'esame

Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti e' indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attivita' integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi piu' lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati e' consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. E' consentito, altresi', sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilita' di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato. ((5-bis. Le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l'integrazione nonche' di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'universita' o dell'istituzione stessa. L'incarico e' conferito a personale docente in servizio presso l'universita' o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime))

Testo vigente dal 22 giugno 2023

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Che cosa è cambiato dal 22 giugno 2023

Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1999 al 22 giugno 2023. 13 parole tolte, 75 parole aggiunte.

… scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari. tolto: 5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti … sia la possibilita' di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzatoaggiunto: . 5-bis. Le universita'tolto: , con proprie disposizioni, istituiscono aggiunto: e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato tolto: dal rettore conaggiunto: , rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto tolto: di tutte le aggiunto: delle iniziative concernenti l'integrazione tolto: nell'ambito dell'ateneo aggiunto: nonche' di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'universita' o dell'istituzione stessa. L'incarico e' conferito a personale docente in servizio presso l'universita' o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art16 · fonte del testo

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