Al Consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai Senati accademici ed ai Consigli di amministrazione delle Universita' ed Istituti di istruzione superiore. Esso e' composto:

  • a)dal direttore della Scuola, che lo presiede;
  • b)dal vicedirettore della Scuola che, in caso di assenza del direttore, lo presiede;
  • c)dal direttore della Scuola normale superiore;
  • d)dai presidi delle Facolta' cui appartengono i corsi di laurea indicati all'articolo 2, o da loro delegati;
  • e)da cinque direttori di sezione, di cui all'articolo 6 della presente legge;
  • f)da un rappresentante del Ministero del tesoro a da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nominati dai rispettivi Ministri;
  • g)da un rappresentante degli allievi ammessi alla Scuola, eletto annualmente dagli allievi stessi;
  • h)dal direttore amministrativo della Universita' di Pisa, che esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

Testo vigente dal 25 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-03-07;117~art5 · fonte del testo

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