La direzione della Scuola spetta al rettore pro tempore della Universita' di Pisa. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovrintende allo svolgimento della attivita' della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dalla presente legge. Il vicedirettore della Scuola e' nominato dal direttore della Scuola stessa per un biennio nell'ambito dei professori di ruolo e fuori ruolo inclusi nelle terne proposte da ciascun Consiglio di facolta' cui appartengono i corsi di laurea indicati nell'articolo 2. Il vicedirettore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e sostituisce il direttore stesso in caso di assenza o di impedimento.

Testo vigente dal 25 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-03-07;117~art4 · fonte del testo

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