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Miscellanea
Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento
Legge 7 marzo 1967, n. 117
- Aggiornato al
- 25 marzo 1967
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 10
- Art. 1E' istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento…
- Art. 2La Scuola ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi, stimolando e preparando…
- Art. 3Il governo della Scuola e' affidato: 1) al direttore; 2) al Consiglio direttivo.
- Art. 4La direzione della Scuola spetta al rettore pro tempore della Universita' di Pisa. Il…
- Art. 5Al Consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni…
- Art. 6Il direttore di sezione e' nominato dal direttore della Scuola nell'ambito di una terna…
- Art. 7Lo Stato corrisponde annualmente alla Scuola, a titolo di contributi per il…
- Art. 8L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste…
- Art. 9Il direttore amministrativo dell'Universita' di Pisa esercita le funzioni di segretario…
- Art. 10All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1966 e…
