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Miscellanea
Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti
Legge 8 ottobre 1984, n. 658
- Aggiornato al
- 1 luglio 2002
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1Per la regione Sardegna e' istituita una sezione giurisdizionale della Corte dei conti…
- Art. 2Sono attribuiti alla sezione di cui al precedente articolo, in base alle norme e ai…
- Art. 3I conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della regione, delle province, dei…
- Art. 4Contro le decisioni della sezione giurisdizionale nei giudizi di cui all'articolo 2…
- Art. 5La sezione giurisdizionale giudica con un numero di tre votanti, compreso il presidente…
- Art. 6I giudizi indicati nell'articolo 2 sono regolati, per quanto non previsto nella presente…
- Art. 7Per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale prevista all'articolo 1…
- Art. 8Le sezioni regionali riunite sono composte dei presidenti di sezione e dei consiglieri…
- Art. 9senza rubricaabrogato
- Art. 10Le spese per il funzionamento della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali…
- Art. 11I giudizi sulle materie attribuite alla competenza delle sezioni a norma dell'articolo 2…
- Art. 12I giudizi pendenti innanzi alla sezione giurisdizionale istituita con decreto del…
- Art. 13Sono fatti salvi altresi' gli effetti di tutti gli atti compiuti, in applicazione del…
- Art. 14All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1984…
- Art. 15La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
