Art. 3 — Programmi e orari d'insegnamento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1977 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

((I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nel dare applicazione a quanto disposto con la presente legge saranno tenute presenti le seguenti esigenze:

  • a)rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un piu' adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana - con riferimenti alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica - e delle lingue straniere;
  • b)potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali - finalizzate quest'ultime anche all'educazione sanitaria - attraverso l'osservazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacita' di sistemazione delle conoscenze;
  • c)valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operativita' unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche;
  • d)graduale attuazione delle modifiche apportate al precedente articolo 2. L'orario complessivo degli insegnamenti non puo' superare le 30 ore settimanali, ferme restando le speciali disposizioni per le scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie con lingua d'insegnamento slovena, nonche' per le scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi)). 1 Secondo le modalita' da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione e previo accertamento delle possibilita' locali, viene istituito, per lo studio sussidiario e per le libere attivita' complementari, un doposcuola di almeno 10 ore settimanali, la cui frequenza e' facoltativa e gratuita.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 giugno 1977, n. 348

1

La L. 16 giugno 1977, n. 348 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La presente legge avra' effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78".

Testo in vigore dal 15 luglio 1977 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1977

Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1963 al 15 luglio 1977. 5 parole tolte, 155 parole aggiunte in 5 capoversi.

I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio tolto: superiore aggiunto: nazionale della pubblica istruzione. Nel dare applicazione a quanto disposto con la presente legge saranno tenute presenti le seguenti esigenze:

aggiunto: a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un piu' adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana - con riferimenti alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica - e delle lingue straniere;

aggiunto: b) potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali - finalizzate quest'ultime anche all'educazione sanitaria - attraverso l'osservazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacita' di sistemazione delle conoscenze;

aggiunto: c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operativita' unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche;

aggiunto: d) graduale attuazione delle modifiche apportate al precedente articolo 2. L'orario complessivo degli insegnamenti tolto: obbligatori non puo' superare le tolto: 26 ore settimanali aggiunto: 30 ore settimanali, ferme restando le speciali disposizioni per le scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie con lingua d'insegnamento slovena, nonche' per le scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi. Secondo le modalita' da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 giugno 1977, n. 348

    La L. 16 giugno 1977, n. 348 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La presente legge avra' effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1859~art3 · fonte del testo

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