Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti dai seguenti: "I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nel dare applicazione a quanto disposto con la presente legge saranno tenute presenti le seguenti esigenze:

  • a)rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un piu' adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana - con riferimenti alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica - e delle lingue straniere;
  • b)potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali - finalizzate quest'ultime anche all'educazione sanitaria - attraverso l'osservazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacita' di sistemazione delle conoscenze;
  • c)valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operativita' unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche;
  • d)graduale attuazione delle modifiche apportate al precedente articolo 2. L'orario complessivo degli insegnamenti non puo' superare le 30 ore settimanali, ferme restando le speciali disposizioni per le scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie con lingua d'insegnamento slovena, nonche' per le scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi".

Testo vigente dal 30 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-16;348~art2 · fonte del testo

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