Art. 3 — Programmi e orari d'insegnamento

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I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore. L'orario complessivo degli insegnamenti obbligatori non puo' superare le 26 ore settimanali. Secondo le modalita' da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione e previo accertamento delle possibilita' locali, viene istituito, per lo studio sussidiario e per le libere attivita' complementari, un doposcuola di almeno 10 ore settimanali, la cui frequenza e' facoltativa e gratuita.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 15 luglio 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1859~art3 · fonte del testo

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