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L'attivita' professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non puo' essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006

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