Art. 5 — Requisiti per l'iscrizione nel ruolo
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006. 445 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:
tolto: a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;
tolto: b) abbia il godimento dei diritti civili;
tolto: c) non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;
tolto: d) sia fornito di diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico o di laurea;
tolto: e) abbia superato una prova di idoneita' mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attivita', salvo coloro che risultano forniti di di- ploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresi' esercitato per tre anni l'attivita' nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale. Non possono esercitare l'attivita' di perito assicurativo gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono esercitare l'attivita' di perito assicurativo ne' essere iscritti nel ruolo gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo le deroghe gia' concesse allo scopo di aggiornare la qualita' professionale. Le modalita' della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneita', la composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalita' per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di lire 150.000 ai sensi del numero 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma. Si applicano le norme di cui agli articoli 2, 18, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-17;166~art5 · fonte del testo
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