Art. 3 — Accertamento dei danni da parte delle imprese di assicurazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006. 46 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose e proporre la liquidazione all'assicurato che ha la facolta' di accettarla oppure di ricorrere all'accertamento ed alla stima dei medesimi tramite un perito assicurativo iscritto nel ruolo di cui all'articolo 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-17;166~art3 · fonte del testo
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