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(( I fondi comuni di cui all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della presente legge. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La societa' di gestione versa l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione overo alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della societa', entro il 28 febbraio di ogni anno.)) 9 (( Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, puo' essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri la societa' di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito, indicando altresi' i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione e' resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni anche penali, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201

9

Il D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 ha disposto (con l'art. 8, comma 2, lettera a) che nell'ultimo periodo del comma 2 del presente articolo, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: ", competente in ragione del domicilio fiscale della societa'" sono soppresse.

Testo in vigore dal 1 luglio 1998 al 19 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 1992 al 1 luglio 1998. 402 parole tolte, 551 parole aggiunte.

tolto: (Disposizioni tributarie).I fondi comuni di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 1 non sono soggetti tolto: all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ne' all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ne' all'imposta locale aggiunto: alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale tolto: percepiti dai fondi sono a titolo di imposta. Sull'ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla componente dell'attivo costituita da titoli di Stato, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari e similari ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonche' da quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, aggiunto: si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della presente legge. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare pari tolto: allo 0,05 per cento. Sull'ammontare del valore aggiunto: al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo tolto: proporzionalmente riferito alla rimanente componente dell'attivo, la societa' di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento e' ridotta allo 0,10 per cento sull'ammontare del valore aggiunto: alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo tolto: proporzionalmente riferito alla componente dell'attivo rappresentato da azioni e obbligazioni convertibili in azioni di societa', costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attivita' industriali. I valori che costituiscono l'attivo, nonche' il valore aggiunto: all'inizio dell'anno e i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondotolto: , devono essere calcolati come media annua dei valori risultanti aggiunto: all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla lettera d) tolto: dell'art. 5, aggiunto: del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine tolto: di ciascun mese, tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perche' avviato o cessato in corso d'anno. L'ammontare dei prelievi effettuati dalla aggiunto: dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La societa' di gestione tolto: deve essere versato dalla medesima aggiunto: versa l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione overo alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato tolto: entro il trentuno gennaio di ciascun anno a titolo di imposta sostitutivaaggiunto: , competente in ragione del domicilio fiscale della societa', entro il 28 febbraio di ogni anno. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, puo' essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno. I proventi tolto: delle aggiunto: derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne tolto: di quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. tolto: Sui proventi di ogni tipo, ivi comprese le plusvalenze realizzate in sede di riscatto delle quote, percepiti in rapporto alle partecipazioni al fondo assunte da parte di societa' ed enti di cui all'art. 87, aggiunto: I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico aggiunto: delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917tolto: , e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi stessi. A tali fini leaggiunto: . 4. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri la societa' di gestione tolto: rilasciano, a richiesta degli interessati, attestazione dalla quale devono risultare i dati identificativi del percipiente, l'ammontare dei proventi distribuiti, le somme corrisposte in sede di riscatto e il numero delle quote riscattate. Entro lo stesso termine previsto nel comma 2 la societa' di gestione deve provvedere a presentare annualmente la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari ivi indicati aggiunto: presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito, indicando altresi' i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione e' resa su apposito modulotolto: , conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanzetolto: , allegandovi, oltre alla copia della distinta o al bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva, anche il prospetto da cui risulta la composizione del fondo ai fini dell'applicazione delle aliquote previste nel comma 2. Le modalita' di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, nonche' da quelle di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516aggiunto: . Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni anche penali, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201

    Il D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 ha disposto (con l'art. 8, comma 2, lettera a) che nell'ultimo periodo del comma 2 del presente articolo, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: ", competente in ragione del domicilio fiscale della societa'" sono soppresse.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-03-23;77~art9 · fonte del testo

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