Art. 10 — Disposizioni penali
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
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3 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 1992 al 1 luglio 1998. 336 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: (Disposizioni penali). Gli amministratori, i sindaci, i revisori e i direttori generali di societa' o enti che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Banca d'Italia sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i sindaci, i revisori e i direttori generali che forniscono alla Banca d'Italia informazioni false sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni. Il rendiconto, la realizzazione ed il prospetto di cui all'art. 5 sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'art. 2621, n. 1 del codice civile. Sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni gli amministratori che violano le disposizioni dei commi 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 dell'art. 4. Ai commissari nominati ai sensi dell'art. 8 si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni chiunque, senza autorizzazione del Ministro del tesoro, svolge l'attivita' di cui all'art. 1. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e la incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o societa' di gestione di fondi comuni per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. La condanna comporta, altresi', in ogni caso la confisca delle cose mobili e immobili che sono servite o sono state destinate a commettere il reato. I soggetti di cui al comma 5, lettere d), dell'articolo 1, che non effettuano le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 6, nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni ivi indicati sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni. La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie di cui al comma 6aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1983-03-23;77~art10 · fonte del testo
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