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Miscellanea
Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria
Legge 24 luglio 1959, n. 592
- Aggiornato al
- 10 agosto 1959
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1E' istituita in Roma la scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria. La scuola e'…
- Art. 2La scuola nazionale di meccanica agraria, ha le seguenti finalita': a) provvedere alla…
- Art. 3Al termine dei corsi di cui al precedente articolo 2 saranno rilasciati, a coloro che…
- Art. 4Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione…
- Art. 5La scuola e' retta da un Consiglio di amministrazione costituito come segue: un…
- Art. 6Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa della scuola e' affidato a due…
- Art. 7Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Quando ne sia riconociuta la…
- Art. 8A capo della scuola e' il direttore il quale, in ogni caso, e' dispensato dall'obbligo di…
- Art. 9Il posto di direttore e' conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami fra…
- Art. 10La scuola pratica di meccanica agraria di Roma, fondata con regio decreto 19 luglio 1924…
- Art. 11Il personale direttivo, insegnante, tecnico e amministrativo che, alla data di…
- Art. 12Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli…
- Art. 13Il Consiglio di amministrazione puo' concedere, annualmente, nei limiti delle…
- Art. 14Alle spese di mantenimento annuo della scuola nazionale di meccanica agraria si provvede…
- Art. 15Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si fara'…
