Il Consiglio di amministrazione puo' concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni e' subordinata all'esistenza di una o piu' delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889. Per il personale tecnico incaricato o temporaneo, ferme restando tutte le altre modalita' e condizioni indicate nel suddetto articolo 49, si prescinde dal limite posto nello ultimo comma dell'articolo medesimo.

Testo vigente dal 10 agosto 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;592~art13 · fonte del testo

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