E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento. Con il termine "carte di pagamento" si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa di attuazione. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le societa', le banche ((gli istituti di pagamento)) e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito denominati "societa' segnalanti", individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7. 3 Le societa' segnalanti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni alimentano un apposito archivio informatizzato. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare dell'archivio e puo' avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore ((ed in generale delle frodi sui mezzi di pagamento, per le quali il Dipartimento del Tesoro esercita funzioni di prevenzione, sul piano amministrativo, dei relativi illeciti)). 3 Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

3

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Testo vigente dal 4 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 17 ottobre 2012 al 4 luglio 2017. 30 parole aggiunte.

… prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le societa', le banche aggiunto: gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali … un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore aggiunto: ed in generale delle frodi sui mezzi di pagamento, per le quali il Dipartimento del Tesoro esercita funzioni di prevenzione, sul piano amministrativo, dei relativi illeciti. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

    Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:2005-08-17;166~art1 · fonte del testo

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