Art. 7 — Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione

Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, delle attivita' produttive, per l'innovazione e le tecnologie, e previo esame congiunto con la Banca d'Italia, ((...)) sono stabiliti i criteri di individuazione delle societa' segnalanti e sono specificate le singole voci da comunicare a titolo di dati di cui all'articolo 2 e di informazioni di cui all'articolo 3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalita' relative all'accesso ai dati e alle informazioni in possesso ((del titolare dell'archivio)) da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' da parte degli uffici competenti delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della stessa legge. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati e fissati i termini e le modalita' secondo cui i dati e le informazioni ivi previsti devono essere comunicati e gestiti. Sono inoltre definiti i parametri che configurano il rischio di frode di cui all'articolo 3, gli obblighi delle societa' segnalanti e la struttura dell'archivio informatizzato, la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, i livelli di accesso all'archivio informatizzato e le modalita' di consultazione dei dati e delle informazioni ivi contenuti, nonche' gli eventuali costi del servizio. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresi' le modalita' di attuazione dello scambio dei dati tra ((il titolare dell'archivio)) e la Banca d'Italia ai fini di cui all'articolo 5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169)). Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, puo' richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, in ordine all'applicazione della presente legge.

Testo vigente dal 17 ottobre 2012

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 17 ottobre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 2005 al 17 ottobre 2012. 68 parole tolte, 17 parole aggiunte.

… produttive, per l'innovazione e le tecnologie, e previo esame congiunto con la Banca d'Italia, tolto: sono precisate le competenze e l'organizzazione dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, sonoaggiunto: ... sono stabiliti i criteri di individuazione delle societa' segnalanti e sono specificate le singole … 1 sono stabilite le modalita' relative all'accesso ai dati e alle informazioni in possesso tolto: dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento aggiunto: del titolare dell'archivio da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'esercizio delle … al comma 1 stabilisce altresi' le modalita' di attuazione dello scambio dei dati tra tolto: l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento aggiunto: il titolare dell'archivio e la Banca d'Italia ai fini di cui all'articolo 5. tolto: Per il personale eventualmente assegnato ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 sono organizzati corsi di formazione, nell'ambito dell'ordinaria programmazione dei percorsi formativi, secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 1 senza oneri aggiuntivi per lo Stato aggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2005-08-17;166~art7 · fonte del testo

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