Art. 3 — Comitati regionali di coordinamento
Articolo abrogato dal d.p.r. 27 gennaio 1998, n.25.
Abrogato dal 4 marzo 1998
Articolo abrogato dal d.p.r. 27 gennaio 1998, n.25.
Abrogato dal 4 marzo 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1982 al 4 marzo 1998. 49 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Nelle regioni in cui operano piu' universita' e' costituito un comitato, formato dai rettori di ciascuna universita' e dai presidi delle relative facolta' con il compito di coordinare le attivita' delle sedi universitarie in materia di diritto allo studio e di utilizzazione e sviluppo delle strutture universitarie nella regione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 GENNAIO 1998, N.25
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art3 · fonte del testo
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