Fino all'entrata in funzione dei consigli universitari regionali nel quadro del nuovo ordinamento universitario, le funzioni di coordinamento tra le attivita' delle sedi universitarie del Lazio in materia di attuazione del diritto allo studio e in relazione alle proposte dei consigli di amministrazione di ciascun ateneo intese a realizzare una piu' funzionale utilizzazione delle strutture sono svolte da un comitato provvisorio di coordinamento regionale, composto dai rettori delle Universita' operanti nella regione e da tre membri eletti dai componenti dei relativi consigli di facolta'.

Testo vigente dal 18 aprile 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-04-03;122~art29 · fonte del testo

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