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Il patrimonio della Scuola e' costituito dalle risorse economiche, mobiliari ed immobiliari gia' appartenenti alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio. La Scuola subentra in tutti i rapporti facenti capo alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio, che cessano con l'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1987 al 9 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1987-02-14;41~art7 · fonte del testo

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