All'articolo 7 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. Alla Scuola e' annessa la Fondazione 'Giovanni Spitali', di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 363, e 24 ottobre 1984, n. 947". I compiti e le funzioni della Fondazione "Giovanni Spitali" in seno alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna verranno stabiliti dallo statuto di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 41. Le iniziative finanziate con i mezzi provenienti dalla Fondazione saranno deliberate dal consiglio direttivo della Scuola integrato con la partecipazione di due rappresentanti della famiglia Spitali e nella delibera dovra' essere espressamente menzionato il contributo della Fondazione.

Testo vigente dal 25 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-01-15;24~art1 · fonte del testo

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