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Miscellanea
Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa
Legge 14 febbraio 1987, n. 41
- Aggiornato al
- 9 febbraio 1992
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1E' istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S…
- Art. 2La Scuola ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi, stimolando e preparando…
- Art. 3Il governo della Scuola e' affidato: a) al direttore; b) al consiglio direttivo.
- Art. 4Il direttore della Scuola, cui sono attribuite le funzioni di rettore, viene nominato, su…
- Art. 5Al consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni…
- Art. 6La Scuola si articola in due classi destinate ad accogliere gli studenti ed i…
- Art. 7Il patrimonio della Scuola e' costituito dalle risorse economiche, mobiliari ed…
- Art. 8Al finanziamento della Scuola lo Stato continua a provvedere a norma delle disposizioni…
- Art. 9Presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa e'…
- Art. 10L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste…
- Art. 11Alla Scuola e' assegnato il personale docente e non docente necessario al suo…
- Art. 12Nella prima applicazione della presente legge, i ruoli organici del personale docente e…
- Art. 13Nella prima applicazione della presente legge, il consiglio direttivo della Scuola e'…
- Art. 14Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio…
