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I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio finanziario devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri in conformita' dell'ultimo comma dell'art. 1 per la esecuzione di opere pubbliche che, a norma delle vigenti leggi, sono a totale carico dello Stato o possono fruire di contributi. A tale fine essi sono sottoposti dalla Cassa all'approvazione del Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 1, e, successivamente, comunicati al Parlamento. Con la stessa procedura sono apportate le integrazioni e modificazioni che si rendano necessari ai programmi gia' approvati. La Cassa e' autorizzata a predisporre i progetti delle opere comprese nei programmi di cui ai commi precedenti, di competenza delle Amministrazioni dello Stato, ove occorra, nonche' degli altri enti pubblici e degli enti locali, quando detti enti non possono direttamente provvedervi. Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a cento milioni di lire vengono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvedera', a mezzo di una sua speciale delegazione. I progetti esecutivi d'importo non superiore a cento milioni di lire sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa senza il predetto parere. Con decreto da emanarsi dal Ministro competente e' dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilita' delle opere approvate. Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 18 agosto 1957

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