Art. 9 — Approvazione dei progetti esecutivi delle opere

I progetti esecutivi delle opere da eseguirsi ai sensi della presente legge, muniti del parere del comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5, sono approvati dal consiglio di amministrazione della cassa per il Mezzogiorno con la partecipazione del presidente del comitato medesimo. Quando l'importo superi i 500 milioni di lire, e' necessario il parere della delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;437~art9 · fonte del testo

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