Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1968 al 16 gennaio 1971. Leggi il testo vigente →

Il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 17 e' corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche: ((...));

  • 2)da lire 500 sulle liquidazioni delle parcelle, sui certificati emessi dagli Ordini professionali a richiesta del dottore commercialista e sulle parcelle professionali compilate dal dottore commercialista;
  • 3)da lire 1000 sulle relazioni di consulenze tecniche e di perizie ((...)). Il contributo di cui al presente articolo e' a carico dei committenti per conto dei quali i dottori commercialisti prestano la loro opera.

Testo in vigore dal 3 maggio 1968 al 16 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 maggio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1963 al 3 maggio 1968. 28 parole tolte in 2 capoversi.

tolto: 1) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli Uffici fiscaliaggiunto: ...;

3) da lire 1000 sulle relazioni di consulenze tecniche e di perizie tolto: e sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarieaggiunto: .... Il contributo di cui al presente articolo e' a carico dei committenti per conto dei quali i dottori commercialisti prestano la loro opera.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art19 · fonte del testo

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