Il Consiglio ha il compito:

  • a)di deliberare sulle direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini statutari dell'Ente e sui provvedimenti di straordinaria amministrazione;
  • b)di deliberare, non oltre il 31 marzo di ogni anno, sul resoconto dell'attivita' svolta nell'anno e sul conto consuntivo e, non oltre il 31 ottobre, sul bilancio preventivo dell'Ente;
  • c)di sottoporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le proposte di formulazione e di eventuale modificazione dello statuto;
  • d)di provvedere al regolamento organico e al trattamento economico del personale, da sottoporre all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste;
  • e)di nominare il direttore ed il personale tecnico amministrativo secondo le norme del regolamento.

Testo vigente dal 7 marzo 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-20;97~art5 · fonte del testo

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