Alla spesa delle opere costruite dall'Ente sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere stesse compreso lo Stato, le Province e i Comuni per i beni di loro competenza. Il perimetro di contribuenza e' approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste. Il decreto e' trascritto a cura dell'Ente. La ripartizione della spesa a carico dei proprietari di cui al primo comma del presente articolo e' fatta in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto del complesso delle opere o di singoli gruppi a se stanti, e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile. La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo che sia stato accertato dal Ministero dell'agricoltura e foreste il compimento e l'utile funzionamento di tutti i lavori. I criteri di ripartizione sono fissati nello statuto dell'Ente o con successiva deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dal Ministero dell'agricoltura e foreste. La proposta dei criteri di riparto, tanto provvisoria quanto definitiva, e' pubblicata per il periodo di 60 giorni a mezzo dell'Ufficio del Genio civile e contro di essa e' ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e foreste entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione. Il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede a decidere sui reclami presentati. Contro il provvedimento e' ammesso soltanto ricorso di legittimita' al Tribunale superiore delle acque.

Testo vigente dal 23 ottobre 1961

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1048~art12 · fonte del testo

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