Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 ottobre 1971 al 23 gennaio 1980. Leggi il testo vigente →

Per l'assolvimento dei compiti di istituto, l'Ente ha a sua disposizione ed amministra:

  • 1)i contributi obbligatori a carico dello Stato, della Regione, dell'Amministrazione provinciale e del comune di Trieste, delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste, Udine e Gorizia ed ogni altro contributo volontario. Il contributo a carico dello Stato e' stabilito in lire 1.500.000.000 annue. L'ammontare dei contributi a carico degli altri Enti sopra indicati sara' stabilito dai rispettivi organi competenti in base alle norme in vigore, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto;
  • 2)i canoni dovuti da terzi per concessioni di beni demaniali marittimi, che l'Ente riscuote e percepisce in luogo e con i privilegi dello Stato e secondo le procedure di cui alle leggi in vigore, nonche' i proventi delle gestioni dirette;
  • 3)il provento della tassa sui passeggeri di cui agli articoli 30 e 49 della legge 9 febbraio 1963, n. 82;
  • 4)le speciali tasse e soprattasse portuali di possibile istituzione ai sensi delle leggi vigenti;
  • 5)i fondi ricavati mediante mutui ed altre operazioni finanziarie consentite dalla legge;
  • 6)i proventi per diritti su attestazioni ed altri documenti rilasciati dall'Ente;
  • 7)i beni e le somme che venissero all'Ente in virtu' di successioni testamentarie, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 agosto 1971, n. 822

2

La L. 14 agosto 1971, n. 822 ha disposto (con l'art. 5) che "Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui all'articolo 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1971, da lire 1.500 milioni a lire 2.300 milioni."

Testo in vigore dal 30 ottobre 1971 al 23 gennaio 1980

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 ottobre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1967 al 30 ottobre 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 agosto 1971, n. 822

    La L. 14 agosto 1971, n. 822 ha disposto (con l'art. 5) che "Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui all'articolo 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1971, da lire 1.500 milioni a lire 2.300 milioni."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-09;589~art4 · fonte del testo

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