Art. 11 — Compiti del comitato direttivo
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. 256 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Il comitato direttivo:
tolto: 1) assiste il presidente nell'adempimento dei suoi compiti e secondo le norme stabilite dal regolamento prende, in casi di necessita' ed urgenza, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica;
tolto: 2) predispone i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi da sottoporre al consiglio di amministrazione e propone eventuali variazioni al bilancio preventivo durante il corso dell'esercizio finanziario;
tolto: 3) delibera in materia di concessioni demaniali entro i limiti della competenza del capo del compartimento marittimo, stabiliti nel secondo comma dell'articolo 36 del codice della navigazione;
tolto: 4) delibera, nei limiti del bilancio, sulle spese di importo fino a lire 5 milioni;
tolto: 5) delibera sugli incarichi tecnici da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee all'ente;
tolto: 6) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale e gli eventuali compensi o sussidi speciali, a norma del regolamento del personale;
tolto: 7) delibera sulle nomine e sul licenziamento del personale, con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;
tolto: 8) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui provvedimenti arbitrali e sulla nomina dei relativi arbitri, nonche' sulle controversie con altre amministrazioni, entro il limite di valore di lire 5 milioni indicato al precedente punto 4);
tolto: 9) delibera sui progetti dei lavori e sulle modalita' e sull'ordine della loro esecuzione, quando la relativa spesa non ecceda l'importo di lire 100 milioni e si provveda con asta pubblica o licitazione privata od appalto concorso, ovvero l'importo di lire 25 milioni e si provveda a trattativa privata od in economia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1968-03-01;173~art11 · fonte del testo
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