Art. 8 — Consiglio di amministrazione
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. 357 parole tolte, 20 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed e' cosi' composto:
tolto: 1) il presidente dell'ente;
tolto: 2) il comandante del porto di Savona;
tolto: 3) un rappresentante del Ministero del tesoro;
tolto: 4) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
tolto: 5) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
tolto: 6) il direttore della circoscrizione doganale di Savona;
tolto: 7) un rappresentante delle ferrovie dello Stato designato dalla Direzione generale dell'azienda;
tolto: 8) il dirigente dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova o un suo delegato;
tolto: 9) il sindaco di Savona o un suo delegato;
tolto: 10) il sindaco di Vado Ligure o un suo delegato;
tolto: 11) i presidenti delle amministrazioni provinciali di Cuneo, Savona e Torino o, rispettivamente, un loro delegato;
tolto: 12) i presidenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cuneo, Savona e Torino;
tolto: 13) un rappresentante degli industriali;
tolto: 14) un rappresentante dell'armamento;
tolto: 15) un rappresentante degli spedizionieri;
tolto: 16) un rappresentante degli agenti marittimi e raccomandatari;
tolto: 17) un rappresentante dei lavoratori marittimi;
tolto: 18) tre rappresentanti dei lavoratori portuali. I rappresentanti di cui ai numeri 3), 4) e 5) devono essere designati dai rispettivi Ministri e scelti tra funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparati. I rappresentanti di cui ai numeri da 13) a 18) sono scelti dal Ministro per la marina mercantile su terne presentate dalle rispettive organizzazioni nazionali. Non possono essere nominati ne' designati presidente o componente del consiglio di amministrazione e decadono di diritto dalla carica coloro che siano parti o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro l'ente. Non possono parimenti ricoprire tali cariche e decadono di diritto dalle stesse coloro che siano dipendenti dell'ente, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 17) e 18), e coloro che abbiano con l'ente rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 15) e 16). Il mandato dei membri non di diritto del consiglio di amministrazione dura quattro anni e puo' essere riconfermato; i membri nominati in sostituzione di altri, prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quadriennio in corso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1968-03-01;173~art8 · fonte del testo
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