Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 1986 al 24 settembre 1987. Leggi il testo vigente →

Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, od un giudice da lui designato, provvede alla prima formazione dell'albo degli agrotecnici, in base alle domande che gli interessati abbiano presentato nella cancelleria del tribunale entro mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale periodo, entro trenta giorni, il Ministro di grazia e giustizia stabilira', con suo decreto, la data in cui cominceranno a funzionare i consigli dei collegi. Sino all'emanazione di tale decreto la custodia dell'albo rimane al presidente del tribunale, che decidera' in merito a nuove domande di ammissione o cancellazione dall'albo, secondo i criteri espressi nella presente legge.

Testo in vigore dal 12 giugno 1986 al 24 settembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-06-06;251~art14 · fonte del testo

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