Art. 10 — Casellario dei costruttori e pubblicazione dell'Albo
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1994, n. 109.
Abrogato dal 1 gennaio 1997
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1994, n. 109.
Abrogato dal 1 gennaio 1997
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2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997. 174 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Presso il Comitato centrale ed a cura di questo e' istituito il casellario dei costruttori iscritti all'Albo. Per la tenuta e l'aggiornamento di esso i Comitati regionali, oltre all'invio al Comitato centrale di tutta la documentazione relativa alle pratiche di iscrizione da essi definite per competenza o da essi istruite, devono raccogliere dagli uffici tecnici delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici e trasmettere altresi' allo stesso Comitato centrale:
tolto: a) il giudizio complessivo espresso dal collaudatore, alla fine di ogni lavoro, sulla condotta del lavoro stesso da parte del costruttore. Tale giudizio costituisce pertanto un adempimento obbligatorio delle procedure di collaudo e deve essere espresso con atto separato e riservato;
tolto: b) tutte le informazioni utili circa il comportamento dei costruttori durante la esecuzione di lavori ad essi affidati;
tolto: c) tutte le altre notizie riguardanti i costruttori che, anche indipendentemente dalla esecuzione di lavori, possano essere utili ai fini della tenuta del Casellario. Il Casellario e' a disposizione di tutte le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici per ogni notizia riguardante i costruttori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1994, N. 109
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art10 · fonte del testo
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