Art. 1 — Denominazione dell'Albo

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L'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, istituito presso il Ministeri dei lavori pubblici, assume la denominazione di "Albo nazionale dei costruttori", e' disciplinato dalle seguenti norme, che sostituiscono quelle contenute nella legge 30 marzo 1942, n. 511, e comprende tutti coloro che eseguono i lavori classificati nella tabella allegata.

Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art1 · fonte del testo

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