[1]La commissione esamina la documentazione presentata dall'interessato a corredo della domanda, chiede, ove occorra, altri documenti e raccoglie d'ufficio tutte le informazioni che reputi necessarie ai fini del parere che deve emettere a norma del terzo comma dell'articolo 32. Il parere della commissione concerne l'effettiva esistenza delle esigenze esposte nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificamente riguardo alla natura e all'entita' dell'attivita' principale di cui il trasporto deve essere attivita' accessoria o complementare. Le deliberazioni della commissione sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

[2]3a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 31 ottobre 1977

3a

Il Decreto 31 ottobre 1977 (in G.U. 15/11/1977, n. 311) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, e fino alla costituzione in ogni singola provincia della speciale commissione, di cui all'art. 33 della suindicata legge, i compiti della commissione stessa, previsti dagli articoli 32, comma terzo, e 34 della legge 6 giugno 1974 n. 298, sono svolti dalla commissione consultiva provinciale per l'autotrasporto di' cose, istituita col decreto ministeriale 29 settembre 1968".

Testo vigente dal 30 novembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 novembre 1977

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1974 al 30 novembre 1977.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 31 ottobre 1977

    Il Decreto 31 ottobre 1977 (in G.U. 15/11/1977, n. 311) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, e fino alla costituzione in ogni singola provincia della speciale commissione, di cui all'art. 33 della suindicata legge, i compiti della commissione stessa, previsti dagli articoli 32, comma terzo, e 34 della legge 6 giugno 1974 n. 298, sono svolti dalla commissione consultiva provinciale per l'autotrasporto di' cose, istituita col decreto ministeriale 29 settembre 1968".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art34 · fonte del testo

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