Il trasporto di cose in conto proprio e' il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

  • a)((il trasporto avvenga con mezzi di proprieta' o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facolta' di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;))
  • b)il trasporto non costituisca attivita' economicamente prevalente e rappresenti solo un'attivita' complementare o accessoria nel quadro dell'attivita' principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specifichera' le condizioni che debbono ricorrere affinche' il trasporto sia da considerare attivita' complementare o accessoria dell'attivita' principale;
  • c)le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Testo vigente dal 6 marzo 1992

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Che cosa è cambiato dal 6 marzo 1992

Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1987 al 6 marzo 1992. 20 parole aggiunte.

a) il trasporto avvenga con mezzi di proprieta' o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblicitolto: , che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facolta' di compera aggiunto: oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art31 · fonte del testo

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