Art. 6 — Revoca e sospensione dell'autorizzazione
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
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2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979. 163 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'autorizzazione puo' essere revocata in qualsiasi momento dall'autorita' amministrativa che l'ha rilasciata quando nel titolare vengono meno i requisiti che ne consentirono la concessione, ovvero nei casi di inosservanza alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia, oppure nei casi in cui la tenuta o regolarizzazione dei documenti aziendali di lavoro, previdenza e assistenza sociale non e' effettuata in conformita' alle leggi vigenti. L'autorizzazione puo' essere sospesa quando a carico del consulente autorizzato risultano pendenti giudiziari o amministrativi che sconsigliano nel frattempo l'esercizio del l'attivita' autorizzata. I provvedimenti di cui al presente articolo debbono essere adottati, sentito il Consiglio provinciale dell'albo, il quale e' tenuto ad esprimere il proprio parere nel termine di trenta giorni per i casi di cui al primo comma, e nel termine di cinque giorni per i casi di cui al secondo comma. Ove il Consiglio provinciale dei consulenti non comunichi il proprio parere nei termini anzidetti, la pubblica Amministrazione potra' procedere senz'altro alla revoca o alla sospensione dell'autorizzazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1979, N. 12
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1081~art6 · fonte del testo
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