In caso di accertate irregolarita' durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro per la sanita' procede alla revoca dell'autorizzazione. Il Ministro per la sanita' puo' procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarita' verificatesi anche per colpa del personale addetto. Nei casi previsti dai precedenti commi, qualora il fatto risulti di lieve entita', puo' essere adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed e' notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorita' sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al comando generale della guardia di finanza. Nel caso che le irregolarita' indicate nel primo comma concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro per la sanita' adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 3 marzo 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 marzo 1983

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art19 · fonte del testo

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