Art. 11 — Strutture operative nazionali del Servizio
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
Abrogato dal 6 febbraio 2018
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
Abrogato dal 6 febbraio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1992 al 6 febbraio 2018. 214 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:
tolto: a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
tolto: b) le Forze armate;
tolto: c) le Forze di polizia;
tolto: d) il Corpo forestale dello Stato;
tolto: e) i Servizi tecnici nazionali;
tolto: f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
tolto: g) la Croce rossa italiana;
tolto: h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
tolto: i) le organizzazioni di volontariato;
tolto: l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI). In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attivita' previste dalla presente legge nonche' compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con le stesse modalita' di cui al comma 3 sono altresi' stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225~art11 · fonte del testo
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