Art. 92 c.o.m. — Compiti ulteriori delle Forze armate

Le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri e fermo restando l'intervento prestato anche ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in occasione di calamita' naturali di cui alla predetta legge e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente con le capacita' tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilita' e della tutela ambientale. 51 Il contributo di cui al comma 1 e' fornito per le seguenti attivita':

  • a)consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione e intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale;
  • b)contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare;
  • c)ripristino della viabilita' principale e secondaria;
  • d)pianificazione, svolgimento di corsi e di attivita' addestrative in tema di cooperazione civile-militare;
  • e)trasporti con mezzi militari;
  • f)campagna antincendi boschivi e interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso la disponibilita', in dipendenza delle proprie esigenze, di risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in caso di riconosciuta e urgente necessita', su richiesta delle regioni interessate, giusta quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera c), legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi;
  • g)emissioni di dati meteorologici;
  • h)emissioni bollettini periodici relativi a rischio - valanghe;
  • i)rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;
  • l)svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;
  • m)rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonche' scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica;
  • n)intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario;
  • o)interventi in camera iperbarica per barotraumatizzati e ossigenoterapia;
  • p)interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attivita' di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia di climatologia;
  • q)demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dagli articoli 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Dipartimento nazionale della protezione civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le modalita' per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Le Forze armate, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolgono i compiti ulteriori previsti dalla legge e, in particolare, quelli di cui all'articolo 15 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'articolo 12 della ((legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' quelli di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1

51

Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera h)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare: [...] h) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 92, comma 1, e nell'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto".

Testo vigente dal 18 maggio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 maggio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 2018 al 18 maggio 2022. 26 parole aggiunte.

… gennaio 1941, n. 12 e dall'articolo 12 della legge 3 agosto 2007, n. 124aggiunto: , nonche' quelli di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art92 · fonte del testo

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