Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e' sostituito con il seguente: "Le agevolazioni previste dal presente articolo verranno concesse alle aziende agricole secondo importi eguagliati alla entita' dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, determinati entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ogni varieta' di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, con apposita circolare, previa consultazione delle regioni e delle organizzazioni professionali di categoria".

Testo vigente dal 15 novembre 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-10-22;750~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari