Art. 22 — Agevolazioni per impianti di protezione

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Per la realizzazione di impianti di protezione delle produzioni pregiate possono essere concessi i mutui di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con ammortamento non superiore ad anni venti, per la spesa riconosciuta ammissibile, compresa quella pertinente alle reti protettive ed alle attrezzature. A favore dei coltivatori diretti, singoli od associati, per la realizzazione degli impianti di cui al precedente comma possono essere concessi i contributi in conto capitale di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonche' i mutui integrativi ai sensi della medesima norma fino alla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile e l'ammontare del contributo in conto capitale. Nella concessione delle provvidenze di cui al presente articolo hanno la precedenza le aziende che provvedano contemporaneamente all'ammodernamento degli impianti, specie al fine di consentire l'integrale meccanizzazione delle operazioni colturali.

Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;364~art22 · fonte del testo

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