Art. 23 — Disposizioni finanziarie
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2004, n.102.
Abrogato dal 8 maggio 2004
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2004, n.102.
Abrogato dal 8 maggio 2004
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il principio, in base al quale dall'art. 81, comma quarto, della Costituzione discende per il legislatore l'obbligo di indicare le risorse finanziarie occorrenti per far fronte a nuove o maggiori spese addossate agli enti appartenenti all'area della finanza pubblica allargata, non puo` essere invocato per il caso in cui il legislatore, all'atto di imporre un obbligo di contribuzione a carico delle Province, non sia stato materialmente in grado di definire preventivamente e in astratto il conseguente aggravio finanziario. Nella specie il contributo che le amministrazioni provinciali erano tenute a corrispondere ai consorzi di produttori agricoli - ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 364 del 1970 - fissato nella sola misura minima, era da calcolarsi, in termini percentuali, rispetto ad una entita` - il valore della produzione annua - non determinabile a priori che era dipendente, inoltre, dalla futura ed eventuale costituzione dei consorzi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 81, comma quarto, 114, 118, primo e terzo comma, 119, comma primo, 130, VIII disp.trans., Cost. - degli artt. 19, comma secondo, n. 2 e 23 L. 25 maggio 1970, n. 364, che imponevano alle Province l'obbligo di corrispondere una contribuzione annua ai consorzi di produttori agricoli, costituiti per la difesa delle produzioni intensive). - v. S.nn. 92 e 189/1981; 341/1983.
Art. 20 Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale · Art. 81 cost. · Art. 19 Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale · Art. 23 Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004. 79 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un netto ricavo di lire 50 miliardi per l'anno 1970 mediante operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato nell'anno medesimo ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N.102
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-05-25;364~art23 · fonte del testo
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