Art. 9 — Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale assegnati alla sua zona

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Ciascun notaio ha diritto di voto per tutti i componenti del Consiglio nazionale. La votazione e' segreta. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione dei membri dei Consigli notarili.

Testo in vigore dal 31 agosto 1949 al 3 marzo 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-08-03;577~art9 · fonte del testo

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