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Amministrativo
Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato
Legge 3 agosto 1949, n. 577
- Aggiornato al
- 3 febbraio 2010
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 29
- Art. 1senza rubrica
- Art. 2Il Consiglio nazionale del notariato: a) da' parere sulle disposizioni da emanarsi per…
- Art. 2-bisIl Consiglio nazionale del notariato svolge l'attivita' di certificatore della firma…
- Art. 3Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il presidente e il vicepresidente. Il…
- Art. 4Per la validita' delle adunanze del Consiglio nazionale del notariato e' necessario…
- Art. 5senza rubricaabrogato
- Art. 6senza rubricaabrogato
- Art. 7Il Consiglio nazionale del notariato dura in carica tre anni, scaduti i quali continua ad…
- Art. 8Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti del Consiglio…
- Art. 9Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale assegnati alla sua zona
- Art. 10Il risultato della votazione deve essere subito comunicato da ciascun Consiglio notarile…
- Art. 11S'intendono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di…
- Art. 12senza rubricaabrogato
- Art. 13senza rubricaabrogato
- Art. 14Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del Consiglio…
- Art. 15Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1947, n. 169.
