Il risultato della votazione deve essere subito comunicato da ciascun Consiglio notarile al Ministro per la grazia e giustizia. Contro la validita' delle operazioni elettorali puo' essere proposto reclamo allo stesso Ministro nel termine di quindici giorni da quello delle elezioni. Quando l'elezione sia stata annullata in fino o pie' collegi notarili, non occorre ripeterla se i voti degli elettori di tali collegi non possano influire sui risultati complessivi delle elezioni. In caso diverso, il Ministro stabilisce un termine entro il quale il collegio o i collegi anzidetti devono essere convocati per procedere ad una nuova votazione.

Testo vigente dal 31 agosto 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-08-03;577~art10 · fonte del testo

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